Sei, tra dirigenti e funzionari Anas, sono stati condannati dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, che ha accolto la richiesta della Procura, guidata da Romeo Palma e rappresentata in giudizio dal sostituto Maria Gabriella Dodaro, al risarcimento del danno nella misura complessiva di 7 milioni 870 mila euro in relazione ai lavori effettuati su un tratto autostradale tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che i progettisti (che avevano già definito precedentemente il giudizio con rito abbreviato ed erano già stati condannati a pagare l’importo di euro 366 mila euro), i Rup ed il direttore dei lavori siano da ritenersi responsabili per il danno generato dall’omessa ed insufficiente valutazione del rischio idraulico dell’area in cui si trova il tratto Mileto/ Rosarno; omissione che ha condotto alla realizzazione di un tratto di arteria soggetto al rischio di inondazione da parte del sottostante fiume Mesima.
L’insufficiente valutazione del rischio idraulico è peraltro stata evidenziata e comprovata, riporta la sentenza, dall’omessa acquisizione del necessario parere da parte dell’Autorità di bacino regionale.
I nomi
Le persone condannate sono Marco Angelo Bosio, in qualità di Rup che aveva validato il progetto (2.908.590,69 euro); Giovanni Parlato, geologo (484.765,11 euro); Giovanni Fiordaliso, direttore dei lavori, (2.770.261,97 euro); Consolato Cutrupi, Rup nella fase esecutiva (1.004.295,34 euro); Vincenzo De Vita, direttore della qualità dei materiali (430.172,41 euro); Salvatore Bruni, direttore operativo contabile (271.686,54 euro).
La Corte dei Conti, inoltre, ha ritenuto il direttore dei lavori ed il direttore operativo <gravemente responsabili anche per il mancato controllo dei conglomerati bituminosi utilizzati per asfaltare l’area autostradale in questione, oggi percorribile alla velocità di soli 80 chilometri orari a causa della scarsa qualità del materiale bituminoso utilizzato. Nello specifico, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica, è emerso che gli strati del conglomerato utilizzato per asfaltare l’area non sono qualitativamente conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore e previsto nel contratto con l’appaltatore e che, in particolare, per il tappeto d’usura drenante sono state riscontrate difformità in termini fisici per problematiche riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza trasversale (in media del 18%), regolarità superficiale (in media dell’1%) e drenaggio (in media del 46%)>.
Infine i giudici hanno ritenuto il direttore dei lavori, il rup ed il direttore operativo di cantiere <responsabili per il danno da contabilità infedele quale danno derivante dalla contabilizzazione di lavori non effettivamente realizzati>. (Ansa)


