Nel mentre la Prefettura continua a portare avanti il suo lavoro di controllo sulla regolarità degli atti espletati dall’Ufficio di stato civile e Anagrafe relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana “Jure sanguinis”, il consiglio comunale di Nicotera, convocato in seduta straordinaria, ha approvato con voto unanime, il Regolamento redatto per disciplinare tale delicato argomento.
Il documento consta di tredici articoli e fissa, punto per punto, tutte le modalità e i tempi da osservare per arrivare alla cittadinanza. Un percorso chiaro, che non lascia nulla di affidato al caso e fa da punto di riferimento per chi presenta l’istanza e per chi la deve espletare. In sostanza, muovendosi nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare ex art.1 della legge n.91/1992 e ex art. 1 legge n.555/1912, potranno presentare istanza, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, previo appuntamento, tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio comunale e iscritti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Il documento consta di tredici articoli e fissa, punto per punto, tutte le modalità e i tempi da osservare per arrivare alla cittadinanza. Un percorso chiaro, che non lascia nulla di affidato al caso e fa da punto di riferimento per chi presenta l’istanza e per chi la deve espletare. In sostanza, muovendosi nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare ex art.1 della legge n.91/1992 e ex art. 1 legge n.555/1912, potranno presentare istanza, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, previo appuntamento, tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio comunale e iscritti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.
L’ufficiale di stato civile, entro 30 giorni, fissa l’incontro e prende in carico la pratica avviando subito la verifica della completezza della documentazione. In caso di rilevanti irregolarità, il procedimento viene concluso con relativa motivazione. Nel caso vi siano discordanze sui dati anagrafici, il richiedente deve provvedere alla loro correzione tramite gli uffici competenti dei paesi esteri di provenienza.
Se ciò non avviene, il procedimento viene dichiarato chiuso “per tacita rinuncia”. In ogni caso, il termine di espletamento della procedura è fissato in 180 giorni (art. 2, comma 7, legge n.241/1990. Qualora tutti i riscontri fossero negativi, prima della chiusura del procedimento, vengono tempestivamente comunicati i motivi del mancato riconoscimento della cittadinanza al richiedente e questi ha dieci giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e ulteriori documenti. A bocce ferme, tocca all’Ufficiale di stato civile adottare il provvedimento definitivo.