Affidamento asilo nido, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Vibo

Ribaltata una sentenza inizialmente favorevole alla seconda classificata nell’aggiudicazione dell’appalto per la gestione

La sezione quinta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è definitivamente pronunciata sull’appello proposto dal Comune di Vibo Valentia accogliendo le argomentazioni dell’ente. La sentenza si riferisce all’aggiudicazione dell’appalto per la gestione dell’asilo nido comunale, per la quale la seconda classificata in graduatoria aveva proposto ricorso dinanzi al Tar ottenendo un pronunciamento inizialmente favorevole. Quel pronunciamento, però, oggi viene ribaltato dal Consiglio di Stato.

Operato corretto

Operato corretto

I massimi giudici amministrativi hanno infatti considerato corretto l’operato del Comune di Vibo Valentia, con l’intera procedura seguita dall’allora dirigente ad interim del settore Politiche sociali, dott. Domenico Libero Scuglia.

La cooperativa ricorrente lamentava il fatto che l’aggiudicataria non avesse indicato nell’offerta economica i costi di manodopera. Secondo il Comune, invece, tali costi non erano da indicare per molteplici ragioni, su tutte per il fatto che il servizio di gestione dell’asilo nido coinvolge profili educativi ed è erogato in favore di bambini piccoli, per cui, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il profilo educativo pedagogico prevarrebbe sulle altre prestazioni a supporto delle mansioni educative con conseguente insussistenza dell’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera; né il fatto che i servizi siano prestati avvalendosi della collaborazione di alcuni addetti tra cui gli ausiliari ed il cuoco varrebbe ad escluderne la natura intellettuale e a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera.

Tra l’altro, secondo il Consiglio di Stato, è “fondata e meritevole di accoglimento” la censura con la quale il Comune deduce che, a differenza di quanto statuito dal giudice di primo grado, non avrebbe potuto procedere alla esclusione della prima classificata per una causa – mancata indicazione dei costi della manodopera – non prevista dal bando, né dagli altri documenti di gara in conformità ai principi di trasparenza e proporzionalità, oltre che di tutela dell’affidamento dei partecipanti nell’utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante.

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