I pini da abbattere a Vibo, in piazza Gaetano Salvemini, continuano ad essere oggetto di acceso dibattito e, soprattutto, di un confronto giocato col fioretto tra Alessandro Caruso Frezza, vicepresidente di Italia Nostra e il segretario Libero Domenico Scuglia, responsabile dell’ufficio Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. Di pec in pec la tensione sale e il braccio di ferro appare destinato a proseguire. Giusto per sgomberare il campo da ogni possibile fraintendimento, il vicepresidente di Italia Nostra replica ad una nota datata 24 febbraio 2025 e pervenutagli dal responsabile dell’ufficio Trasparenza puntualizzando, punto su punto, su tutti gli aspetti non condivisibili.
Le precisazioni
Le precisazioni
Caruso Frezza insiste “acchè quanto richiesto sia fatto oggetto di ordine di pubblicazione sul sito ‘Amministrazione Trasparente’, in quanto dato, informazione e documento di cui ne è obbligatoria la pubblicazione”. Fatta questa premessa, va oltre sgranando una serie di precisazioni.
“Osservo – scrive il professionista vibonese – che il sostenere che ‘Si ritengono corrette, quindi, le modalità di pubblicazione adottate dal Comune, che pubblica, all’albo pretorio online, le ordinanze, il loro numero progressivo, la data di emanazione e l’oggetto della medesima” e l’assunto che ‘in materia di ordinanze comunali, va specificato che nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni non compare mai il termine ‘ordinanze’, per cui, in assenza di una norma specifica, occorre rifarsi alle disposizioni di carattere generale’, sono erronei e frutto di travisamento”. E questo “in primo luogo, perché ‘Albo Pretorio on line’ e ‘sito Amministrazione Trasparente’ sono due luoghi di pubblicazione con distinte finalità ed i rilievi mossi (incompleta pubblicazione di quanto obbligatorio) con la propria richiesta/denuncia pubblica attenevano e attengono solo al sito ‘Amministrazione Trasparente’ e non all’Albo Pretorio on line”.
Perizia Rotiroti
Ma c’è anche dell’altro perché “l’ordinanza sindacale n. 15 del 19.02.2025 – sottolinea Caruso Frezza – è già pubblicata sul sito ‘Amministrazione Trasparente’, essendosi richiesto non che essa dovesse essere pubblicata su di esso (essendolo già), ma che lo dovesse essere anche tutto quello che nella predetta ordinanza è stato citato e presupposto: per esempio, la perizia sulle condizioni fitostatiche degli alberi da abbattere e gli esiti degli accertamenti effettuati dal dott. Luca Rotiroti”. Le puntualizzazioni proseguono con l’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, “che contempla le ‘ordinanze sindacali’, rendendone obbligatoria la pubblicazione sul sito ‘Amministrazione Trasparente’, giacchè quanto colà espressamente indicato: ‘provvedimenti contingibili ed urgenti ed in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di emergenze’ comprende anche le ordinanze sindacali, che sono appunto provvedimenti contingibili ed urgenti”.
Amministrazione trasparente
Peraltro, poichè “‘la perizia del dott. Luca Rotiroti’, in quanto attinente allo stato di salute fitostatica degli alberi è ‘informazione ambientale’ e proprio l’art. 40, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 prescrive, espressamente, che la ‘informazione ambientale’ debba essere oggetto di obbligatoria pubblicazione sul sito ‘Amministrazione Trasparente’”. Il vicepresidente di Italia Nostra non è d’accordo con il segretario Scuglia neppure sull’iter da seguire per acquisire la documentazione indicata, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n° 241/1990, “perché la richiesta fatta ha altra finalità ed è stata fatta perché espressamente prevista dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013 per i casi in cui, come l’odierno, sia mancata la obbligatoria pubblicazione sul sito ‘Amministrazione Trasparente’,”.
Obbligo non adempiuto
Non basta. Il segretario Scuglia avrebbe sbagliato anche a evidenziare che “l’Associazione avrebbe ‘erroneamente indicato” nella propria denuncia pubblica la legge n. 241/1990 come disciplinante ‘la materia della pubblicazione degli atti amministrativi’ perché ne disciplina ‘solo il loro accesso’, perché l’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/1990 – continua – veniva richiamato solo per significare che all’ordinanza sindacale n. 15/2025 dovesse essere necessariamente allegata la perizia del dott. Rotiroti, in quanto in essa citata ed in quanto costituente, per relationem, la motivazione stessa della predetta ordinanza. Quindi, a fronte dell’obbligo (adempiuto) di pubblicare tale ordinanza sul sito ‘Amministrazione Trasparente’, doveva e deve seguire anche la pubblicazione di tale perizia fitostatica (obbligo non adempiuto)”.
Le conclusioni
Chiariti, pertanto, tutti gli aspetti che non sarebbero stati ben valutati dal suo interlocutore, l’avv. Caruso Frezza si rivolge allo stesso segretario Libero Domenico Scuglia e insiste “acchè la Pregiata Sua persona, quale Rptc, riveda la Sua posizione e la Sua determinazione e, per l’effetto, ripristini la Trasparenza violata ed eviti che venga frustrata l’aspettativa diffusa alla prevenzione di eventuali condotte corruttive”.