Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha dichiarato “discriminatoria l’esclusione di un lavoratore straniero dalla graduatoria per l’accesso all’alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) perché al momento della richiesta e della formazione della graduatoria versava in stato di disoccupazione”. Ad annunciarlo è l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, auspicando che questa “importante vittoria venga colta anche dalla Regione per modificare la legge regionale 24/2001 che rappresenta la base della accertata discriminazione”.
Il Tribunale, si legge, “ha richiamato il principio di parità previsto dalla Direttiva 2011/98/UE (la cosiddetta direttiva ‘permesso unico’), ricordando che è riconosciuto per tutti i titolari di permesso unico, come era il ricorrente”. La sentenza, scrive dunque l’Asgi, “censura la pretesa prevista dall’articolo 40, comma 6 del Testo unico sull’immigrazione, che per i soli lavoratori e lavoratrici non comunitari richiede la dimostrazione di avere un’attività lavorativa in corso, sia al momento della domanda che per il periodo di assegnazione”. Il caso era stato segnalato dallo Spad (Sportello antidiscriminazioni) del Comune di Bologna, con intervento in giudizio della stessa Asgi.
Il Tribunale, si legge, “ha richiamato il principio di parità previsto dalla Direttiva 2011/98/UE (la cosiddetta direttiva ‘permesso unico’), ricordando che è riconosciuto per tutti i titolari di permesso unico, come era il ricorrente”. La sentenza, scrive dunque l’Asgi, “censura la pretesa prevista dall’articolo 40, comma 6 del Testo unico sull’immigrazione, che per i soli lavoratori e lavoratrici non comunitari richiede la dimostrazione di avere un’attività lavorativa in corso, sia al momento della domanda che per il periodo di assegnazione”. Il caso era stato segnalato dallo Spad (Sportello antidiscriminazioni) del Comune di Bologna, con intervento in giudizio della stessa Asgi.
Il commento
Commentando la pronuncia del Tribunale bolognese, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione la definisce “importante”, affermando che “ripristina il principio di parità non solo per il ricorrente, ma per tutte le persone straniere che fanno o faranno domanda di accesso all’Erp”. Questo perché “il Tribunale non solo ha ordinato ad Acer di reinserire in graduatoria il ricorrente, ma anche al Comune di Bologna e ad Acer di ‘astenersi dall’inserire e comunque di escludere nei prossimi bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e da quelli già eventualmente emessi, ma non ancora definiti con l’assegnazione degli alloggi, il requisito dell’esercizio, da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo’”.
In sostanza, concludono dall’Asgi, “i bandi Erp in corso e quelli futuri non potranno più contenere la condizione discriminatoria per i lavoratori e le lavoratrici straniere”. (Dire – www.dire.it)