Il 27 agosto 2025, è stata adottata una deliberazione dal Comune di Stefanaconi che ha determinato la ridenominazione della Villa Comunale “Elena Bellantoni” in “Giardino della Legalità – Magistrato Rosario Livatino”. Tuttavia, questa decisione ha sollevato alcune preoccupazioni legate alla sua legittimità e all’opportunità di un simile atto.
In una lettera indirizzata al segretario comunale e ai commissari straordinari, Raffaele Arcella, ex vicesindaco del Comune di Vibo Valentia, ha sollevato delle obiezioni riguardo al provvedimento. Arcella, infatti, sottolinea che “la sostituzione del nome di una via o di un sito comunale è sempre un’operazione delicata che può alterare l’identità storica e culturale di una comunità”. Inoltre, tale cambiamento “deve essere supportato da una motivazione chiara e ben documentata, secondo le normative vigenti”.
In una lettera indirizzata al segretario comunale e ai commissari straordinari, Raffaele Arcella, ex vicesindaco del Comune di Vibo Valentia, ha sollevato delle obiezioni riguardo al provvedimento. Arcella, infatti, sottolinea che “la sostituzione del nome di una via o di un sito comunale è sempre un’operazione delicata che può alterare l’identità storica e culturale di una comunità”. Inoltre, tale cambiamento “deve essere supportato da una motivazione chiara e ben documentata, secondo le normative vigenti”.
La legge n. 1188 del 23 giugno 1927, infatti, stabilisce che “i cambiamenti di denominazione possano avvenire solo in casi eccezionali e devono sempre essere debitamente motivati”. Arcella cita anche diverse sentenze, tra cui quella del Consiglio di Stato e del Tar Toscana, che “stabiliscono l’illegittimità di atti amministrativi che non rispettano il parere favorevole delle autorità competenti, come il prefetto, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e la Soprintendenza”.
Un ulteriore punto critico sollevato riguarda il ruolo dei commissari straordinari, i quali, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, “non possono prendere decisioni politiche come la ridenominazione di siti pubblici. Essi sono limitati alla gestione amministrativa ordinaria e al ripristino della legittimità amministrativa”.
In conclusione, Arcella chiede formalmente la revoca della deliberazione, ritenendo l’atto “illegittimo” in quanto “privo dei necessari pareri delle autorità competenti e in contrasto con le leggi in materia”. Il tutto è accompagnato da un appello affinché “venga rispettato il principio di legalità e di correttezza amministrativa”.