La vicenda giudiziaria traeva origine dalla condanna in primo grado inflitta dal Tribunale di Crotone nei confronti di un imprenditore locale, operante in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante di una società con sede nella città pitagorica, successivamente dichiarata fallita. L’accusa contestata era quella di bancarotta fraudolenta impropria di natura documentale. Nello specifico, la Procura addebitava all’indagato la presunta sottrazione o la mancata consegna al curatore fallimentare dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, condotta che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe impedito la corretta ricostruzione del patrimonio societario. Il verdetto di primo grado, che prevedeva una pena di 2 anni di reclusione e le relative pene accessorie di inabilitazione commerciale, era stato successivamente confermato in seconda istanza dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
L’annullamento in Cassazione e l’assoluzione nel rinvio
La svolta processuale è maturata a seguito del ricorso presentato in terzo grado di giudizio dalla difesa dell’imputato. La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, recependo i motivi di gravame illustrati dall’avvocato Francesco Nicoletti, ha disposto l’annullamento della sentenza di condanna, rinviando gli atti alla Corte d’Appello di Catanzaro per la celebrazione di un nuovo processo davanti a una differente sezione. In sede di rinvio, i giudici di merito della Corte territoriale hanno riformato integralmente la decisione del Tribunale di Crotone, annullando sia la condanna alla pena detentiva di due anni sia le sanzioni accessorie relative all’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e all’incapacità di ricoprire uffici direttivi.



