La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ha respinto integralmente il ricorso presentato da tredici iscritti all’Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia, appartenenti alla lista esclusa “Rinnovamento”, contro le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi per il quadriennio 2024-2028. La decisione n. 378/2026, depositata il 26 ottobre scorso, conferma la legittimità degli atti contestati e della proclamazione degli eletti.
La controversia riguardava l’esclusione della lista Rinnovamento, disposta il 4 novembre 2024 per la mancanza dell’autenticazione delle firme dei candidati e dei sottoscrittori, oltre alle contestazioni sulla convocazione dell’assemblea elettorale e sulla presunta disparità di trattamento rispetto alla lista concorrente Caduceo.
La difesa dell’Ordine
L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Vibo Valentia, rappresentato dal presidente pro tempore Vincenzo Bartone, si è costituito in giudizio affidando la propria difesa all’avvocato Antonio Pasqua, cassazionista del Foro di Vibo Valentia. La linea difensiva ha sostenuto la correttezza delle procedure adottate, richiamando la normativa che disciplina le elezioni degli organi degli Ordini professionali, in particolare la legge n. 3 del 2018 e il decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018.
La Commissione, riunita in adunanza pubblica il 1° luglio 2026, ha esaminato le contestazioni avanzate dai ricorrenti e le argomentazioni delle parti, concludendo per l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
Firme autenticate, requisito essenziale
Uno dei punti centrali della decisione riguarda proprio la mancata autenticazione delle firme presentate dalla lista Rinnovamento. La documentazione era stata trasmessa tramite posta elettronica certificata il 30 ottobre 2024, ma senza l’attestazione di autenticità delle sottoscrizioni da parte del presidente dell’Ordine o di altro pubblico ufficiale.
I ricorrenti avevano sostenuto che l’esclusione fosse illegittima, lamentando anche l’impossibilità di completare la procedura di autenticazione a causa della chiusura degli uffici dell’Ordine. La CCEPS ha però stabilito che tale mancanza non poteva essere considerata una semplice irregolarità formale. Secondo il Collegio, l’autenticazione costituisce un requisito sostanziale necessario per garantire la regolarità della competizione elettorale e la parità di trattamento tra i candidati. La documentazione trasmessa via Pec, accompagnata dalle copie dei documenti d’identità ma priva delle autentiche, non poteva quindi sostituire l’adempimento previsto dalla normativa.
Nessun conflitto d’interessi
Respinta anche la contestazione relativa alla posizione del presidente uscente Vincenzo Bartone, ricandidato alle stesse elezioni, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto astenersi dal disporre l’esclusione della lista concorrente.
La Commissione ha chiarito che la ricandidatura dei componenti uscenti degli organi direttivi è espressamente consentita dalla legge e che non sussisteva, nel caso esaminato, una ragione sufficiente per imporre l’astensione. Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la CCEPS ha evidenziato come le operazioni elettorali degli Ordini professionali siano regolate da criteri normativi predeterminati, con margini di discrezionalità estremamente ridotti.
Di conseguenza, in presenza della mancanza dell’autenticazione delle firme, l’organo incaricato della verifica non avrebbe potuto ammettere la lista.
Valida anche la convocazione via Pec
La decisione ha inoltre escluso la disparità di trattamento tra le liste Caduceo e Rinnovamento. Dagli atti è emerso che le due candidature presentavano differenze sostanziali nella documentazione, in particolare per quanto riguarda l’autenticazione delle firme. La mancata regolarizzazione della lista esclusa è stata ricondotta alla sua presentazione tardiva rispetto ai termini e alle modalità indicati dall’Ordine.
Respinte anche le obiezioni sulla convocazione dell’assemblea elettorale. La CCEPS ha riconosciuto la validità della trasmissione dell’avviso tramite PEC, richiamando l’articolo 48 del Codice dell’Amministrazione digitale e rilevando che dagli atti risultava la consegna della comunicazione a tutti gli iscritti.
Quanto ai termini per la presentazione delle candidature, il Collegio ha stabilito che la procedura aveva rispettato le disposizioni del decreto ministeriale del 15 marzo 2018, osservando che ai partecipanti era stato concesso un periodo di tempo sufficiente per predisporre le liste, raccogliere le firme e procedere alla loro autenticazione.
Il Consiglio prosegue il mandato
Con il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, la Commissione ha confermato la validità delle operazioni elettorali e degli atti impugnati. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Resta quindi confermata la proclamazione degli eletti per il quadriennio 2024-2028. Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia prosegue il proprio mandato con Vincenzo Bartone alla presidenza, Amedeo Carchedi alla vicepresidenza, Marina Prestia Lamberti come segretaria e Francesco Barbieri come tesoriere.
Ne fanno parte, inoltre, i consiglieri Paola Bulzomì, Chiara Giofrè e Alessandro Regio. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da Giuseppe Conocchiella, Noemi Cotroneo e Valerio Lombardi Satriani. La pronuncia della CCEPS chiude dunque il contenzioso sulla regolarità delle elezioni dell’Ordine provinciale, confermando la legittimità delle procedure seguite e la permanenza in carica degli organi proclamati eletti.



