Comunali, il Consiglio di Stato chiude il caso: la lista “Uniamo Acquaro” resta esclusa

Niente da fare per Barilaro. A pesare, le irregolarità nella presentazione della lista. Ora il rischio è l’ennesimo commissariamento

“Uniamo Acquaro”, lista con candidato a sindaco l’uscente Giuseppe Barilaro, la cui precedente amministrazione comunale è stata sciolta per infiltrazioni mafiose, è definitivamente fuori dalla competizione elettorale del 23 e 24 novembre. A stabilirlo, dopo la commissione elettorale circondariale che ne aveva ricusato la lista, e il Tar che aveva rigettato il ricorso contro tale decisione, è stato il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciatosi in sede giurisdizionale, sezione Quinta, sull’appello proposto da Rocco Stramandinoli, Antonio Bruni, e lo stesso Giuseppe Barilaro.

I fatti

Gli appellanti, tra cui Rocco Stramandinoli e Antonio Bruni in qualità di delegati della lista, e Giuseppe Barilaro come candidato a sindaco, avevano chiesto la riforma della sentenza del Tar Calabria, sezione prima, n. 1808, depositata il 30 ottobre 2025. Il ricorso in primo grado era stato presentato contro il verbale n. 412 del 25 ottobre 2025 della Commissione elettorale circondariale di Vibo Valentia, che aveva ricusato la lista dei candidati al Consiglio comunale e la candidatura a sindaco.

La Commissione aveva motivato la ricusazione con tre punti principali: assenza del contrassegno di lista sui moduli contenenti le firme dei sottoscrittori; mancata congiunzione materiale tra il modulo principale e i fogli separati contenenti le sottoscrizioni; omessa indicazione della data nell’atto di autenticazione delle firme.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto sufficiente l’accertamento dell’illegittimità delle prime due motivazioni per respingere il ricorso, poiché “in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa”. La sentenza impugnata aveva evidenziato che l’assenza del contrassegno e di una qualsiasi forma di congiunzione fisica impediva di considerare i fogli come un’unità documentale idonea a garantire la consapevolezza dei sottoscrittori al momento dell’apposizione della firma.

Ragioni respinte dal Consiglio di Stato

Gli appellanti deducevano l’illegittimità della sentenza del Tar per violazione degli artt. 28 e 32 del Dpr n. 570/1960, dei principi di favor partecipationis e di strumentalità delle forme, oltre che per travisamento dei fatti. Il Consiglio di Stato ha invece pienamente condiviso l’orientamento del Tar ribadendo la propria costante giurisprudenza:
— l’art. 28 del Dpr n. 570/1960 impone che la firma dei sottoscrittori sia apposta su moduli recanti il contrassegno della lista e i nomi dei candidati;
— questa esigenza è finalizzata a garantire la consapevolezza e volontà dei firmatari di supportare quella specifica compagine politica;
— i moduli aggiuntivi, se privi di contrassegno ed elenco candidati, devono essere uniti al primo foglio con elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, come timbri di congiunzione apposti in data certa anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni;
— l’attività di autenticazione non può supplire alla mancanza di congiunzione fisica, poiché è successiva all’apposizione della firma.

Strumentalità delle forme

Il Collegio ha inoltre rigettato la tesi degli appellanti riguardo l’applicazione del principio di strumentalità delle forme. Non ravvisata la “estrema peculiarità della fattispecie concreta” necessaria per superare la mancanza del contrassegno e della congiunzione fisica. Non ritenuti sufficienti elementi come la doppia numerazione sui moduli, la presenza della descrizione del candidato Sindaco, né le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex post dei sottoscrittori o il contesto oggettivo della competizione (come la presenza di sole due liste o l’autentica presso la sede comunale).

La certezza che i sottoscrittori abbiano sostenuto la lista deve ricavarsi da elementi documentali e contestuali alla presentazione delle candidature, e non da “evidenze fenomeniche” o “eventi successivi”. Per le ragioni esposte, l’appello è stato respinto. Strano per gente con esperienza in tal senso. Ora l’avversario è il quorum. O meglio, la piena consapevolezza dei residenti se sia meglio avere una nuova amministrazione o un nuovo commissariamento. Il quarto dal 2010. Causato sempre dal medesimo pensiero perverso, che stabilisce sia lecito giocare con le istituzioni.

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