L’assessore comunale Marco Talarico rompe il silenzio e spiega in una nota che pubblichiamo integralmente perché resta al suo posto.
“Dopo aver atteso anche per sentite le varie versioni di Giuristi della domenica e opinionisti, in relazione alla mia sussurrata ma mai contestata, ad oggi, incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6 D.lgs n. 267 del 2000 (Tuel, testo unico degli enti locali), pur in pendenza di un piano di rateizzazione concordato con l’Agenzia dell’Entrate e Riscossione e puntualmente rispettato, per rigore di chiarezza,
ricoprendo una carica pubblica, e chiamato, dunque, in causa, personalmente, in questi giorni di particolare attenzione e fibrillazione tra le forze politiche d’opposizione, avverto il dovere di rivolgermi direttamente ai cittadini con qualche breve riflessione. Procedo con ordine, facendo prima riferimento alla formazione di un nuovo gruppo
consiliare che, per una davvero forzata lettura, verrebbe fatto passare come “effetto Talarico”. Nulla di più lontano dalla evidente verità.
Il nuovo gruppo
Anzitutto chi conosce la politica sa bene che operazioni, quali la nascita di un nuovo gruppo consiliare, non si costruiscono in tre giorni, occorrendo molto più tempo. Quindi il fatto che sia sorto un nuovo gruppo consiliare, in coincidenza con l’emergere della situazione che mi riguarda, può valere solo ai fini di mere illazioni, seppure comprensibili in questo clima avvelenato.
Tuttavia, se proprio si vuole individuare una tempistica in questa vicenda, si può far notare, a chi abbia voglia di intendere, che il comunicato con cui si è annunciata la nascita del nuovo gruppo consiliare in seno al Comune di Vibo Valentia, potrebbe essere stato diramato proprio al termine di una riunione tenutasi a Reggio Calabria, immediatamente dopo la chiusura lavori del Consiglio Regionale di martedì sera. Superfluo aggiungere, infatti, che nello stesso comunicato diramato non si faccia nessun riferimento a motivazioni dipendenti dalla mia persona e/o incarico. Quanto alla questione prettamente relativa alla paventata incompatibilità, vorrei rilevare in primis che il punto n. 4) dell’art. 63 TUEL recita ( fra l’altro) : “… La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità.”
La rateizzazione
Il motivo è presto detto sarebbe sufficiente inviargli una spropositata ingiunzione di pagamento per
tributi, al fine di renderlo incompatibile, innocuo a livello politico ed in seguito farlo decadere.
Nel mio caso non vi è stato alcun intento malevolo, tuttavia esistono delle cartelle con conteggi Imu mal calcolati ai quali mi sarei potuto benissimo opporre ma che, per senso etico, ho accettato nell’iniquo conteggio al momento di assumere la carica pubblica. Il tutto è avvenuto nella piena trasparenza e con dichiarazione analitica e veritiera dei fatti al momento della dichiarazione inerente ai motivi di ineleggibilità/incompatibilità, con regolare convalida del Consiglio Comunale nel luglio del 2024.
Rebus sic stantibus prendo atto che si discute nuovamente di una questione che appariva
oggettivamente assodata e conforme a diritto. Tanto perché la causa di incompatibilità di cui si tratta va raccordata con l’aggettivo “esigibile” e con l’avverbio “invano” contenuti nella previsione di cui al n. 6 del ridetto art. 63 Tuel che sta a significare che l’ipotesi si applica quando il debitore alla notifica abbia tenuto una condotta inerte e inadempiente e non quando ha accettato il debito tramite un accordo formale di rateizzazione, che, come noto, impedisce all’Agenzia di riscossione di procedere esecutivamente sintanto che il piano di rateizzazione è onorato.
Nessun conflitto di interesse
Tale conclusione è conforme anche alla ratio della norma, atteso che la ratio che accomuna tutte le cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale è quella di evitare qualsiasi conflitto tra l’interesse pubblico e quello privato degli amministratori comunali, nell’intento di evitare che la partecipazione alle cariche amministrative possa risolversi in un vantaggio per l’eletto. Vantaggio che non potrebbe mai esserci proprio perché vi è stata una formale rateizzazione.
Conclusivamente la situazione concreta non evidenzia alcuna incompatibilità che non permetterebbe l’esercizio del mandato del sottoscritto con la doverosa serenità e imparzialità richieste”.