Comune di Dasà 1. Aterp 0. È questo il responso dell’ordinanza odierna (276 – 2025, del 5/06/2025) della prima sezione del Tar Calabria su ricorso (483/2025) presentato da Aterp Calabria (difesa dall’avvocato Paolo Petrolo) contro un’ordinanza “contingibile e urgente” del 17 febbraio scorso con cui il comune di Dasà (difeso dall’avvocato Francesco Izzo) sanciva la: “Demolizione, o ripristino, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, dell’immobile in Via Indipendenza (proprietà Aterp), interessato da una situazione di pericolo e danno alla pubblica incolumità”.

Lo stabile in questione, composto da 8 private abitazioni, nel marzo 2020 (5 anni fa, in piena pandemia), fu letteralmente distrutto da un poderoso incendio, che, oltre ai danni, determinò l’evacuazione di ben sei nuclei familiari, molti dei quali ancora oggi in affitto presso altre abitazioni. A suo tempo l’avevamo definita un “nonsense”, visti i numerosi interventi a mezzo stampa (e anche oltre) di proprietari interessati alla risoluzione, per via del degrado e del proliferare di fastidiosi animali che vi hanno trovato confortevole habitat, e delle sollecitazioni da parte dell’amministrazione Scaturchio, allora con risposte che facevano ben sperare. Circa dieci giorni dopo l’incendio, infatti, l’Aterp, con una comunicazione abbastanza dettagliata, dava la propria “disponibilità” a un eventuale intervento per l’esecuzione dei lavori.

Sebbene non a breve termine. Quello che è effettivamente accaduto e che ha determinato le proteste dei cittadini, l’ordinanza “contingibile e urgente” del sindaco e il ricorso Aterp per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della stessa. Un’azione da “brividi”, quest’ultima, per chiunque abbia presente l’immagine di ciò di cui si sta parlando (ben accertata e documentata dalla relazione seguente a un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco il 10 febbraio scorso). Ritenuto, pertanto, che “nella comparazione tra l’interesse patrimoniale della ricorrente amministrazione, proprietaria dell’immobile pericolante, e l’interesse alla pubblica incolumità, il primo è da considerarsi recessivo rispetto al secondo, attesa l’accertata necessità di predisporre la messa in sicurezza del manufatto precario tramite l’abbattimento o il ripristino”, il Tar Calabria “rigetta la domanda cautelare e compensa le spese”. Se assurdo è definibile il ricorso, lo sarebbe all’ennesima potenza un eventuale appello.