Mentre la guerra contro l’Iran prosegue e si parla di razionamenti energetici e di un ritorno a un maggior uso dello smart working, entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile che introducono delle sanzioni per le aziende fino a 7500 euro.
La novità principale della legge annuale sulle Pmi è infatti il regime sanzionatorio a carico dei datori di lavoro. Da oggi le imprese dovranno infatti adeguarsi alle nuove disposizioni. Dalle stime dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, lo scorso anno sono stati circa 3.575.000 “i lavoratori che per almeno parte del loro tempo operano da remoto, +0,6% rispetto allo scorso anno”.
Numeri
Il maggiore aumento (+11%), rilevava la ricerca diffusa a fine 2025, si registra nel settore pubblico, in cui oggi 555.000 persone lavorano in smart, pari al 17% dei dipendenti della Pubblica amministrazione. C’è un rialzo anche nelle grandi imprese (+1,8%), dove oggi il 53% del personale lavora da remoto (1.945.000 persone), mentre le piccole e medie imprese sono in controtendenza: qui i lavoratori da remoto si riducono sensibilmente (-7,7% nelle Pmi, -4,8% nelle microimprese) per rappresentare solo l’8% del totale.
Con le nuove disposizioni centrale sarà l’informativa scritta che deve essere consegnata al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui devono essere evidenziate la prevenzione e i rischi per chi lavora da fuori. Fra gli altri, l’uso eccessivo e corretto dei videoterminali e degli smartphone, l’ambiente di lavoro e una corretta postura. Si tratta di indicazioni giù esistenti e infatti la legge non introduce un nuovo obbligo, ma ne potenzia l’efficacia prescrivendo appunto delle sanzioni vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino ad ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Come sottolineato dalla fondazione Consulenti per il lavoro si “rafforza un principio che negli ultimi anni aveva già trovato progressiva evoluzione nella prassi applicativa e nella riflessione dottrinale”.
“In assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro – si legge nell’approfondimento da loro dedicato al tema – sugli ambienti nei quali la prestazione viene resa, tradizionale logica della prevenzione fondata sull’intervento diretto sui luoghi di lavoro risulta inevitabilmente attenuata”. Per questo l’informativa non è più una mera formalità: “Il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore, a sua volta, è chiamato a svolgere un ruolo attivo e responsabile, in coerenza con l’impostazione partecipativa”. (Ansa)


