Perché si può uscire dal carcere anche dopo una condanna: il senso delle garanzie costituzionali

La scarcerazione in attesa delle fasi successive del giudizio non è una contraddizione, ma il frutto di un sistema che tutela la libertà personale. Dalla presunzione di innocenza ai limiti della carcerazione preventiva

Caro direttore, l’opinione pubblica spesso appare disorientata di fronte all’apparente contraddizione che si avverte quando il giudice, nell’irrogare la pena, dispone contestualmente la remissione in libertà dell’accusato, in attesa dello svolgimento delle fasi successive del giudizio. A ben vedere si tratta di un sentimento che trova radici in pregiudizi atavici, alimentati da secoli di mentalità inquisitoria per la quale l’accusato viene ritenuto colpevole per il solo fatto di essere sottoposto a giudizio.

Il principio di non colpevolezza

Un sistema garantista, invece, assume come base del processo il principio di non colpevolezza: cristallizzato nella nostra Carta Costituzionale all’art. 27 il quale stabilisce che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Inoltre l’art. 13 della Costituzione non ammette alcuna forma di detenzione o altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. E così , secondo il nostro sistema processuale, la partecipazione al processo in vinculis deve costituire una eccezione da applicarsi solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari.

Carcerazione preventiva e legge da rispettare

Non solo ma è anche stabilito che la privazione della libertà personale, durante il giudizio, non possa superare un predeterminato limite temporale, modulato in relazione al titolo di reato. Ecco perché può accadere che il giudice, pur irrogando la pena detentiva nei confronti dell’imputato, ne disponga la remissione in libertà, quando siano venute meno le esigenze cautelari oppure sia stato superato il limite massimo temporale previsto dalla legge per il mantenimento della misura cautelare.

La Costituzione, argine contro derive autoritarie

E’ bene ricordare che si tratta di una conquista recente per la legislazione del nostro Paese. Nel codice Rocco, emanato nel 1930 in piena era fascista, la carcerazione preventiva non prevedeva alcun limite. Solo con la Costituzione Repubblicana è stata riconosciuta l’inviolabilità della libertà personale e la necessità che venga previsto un limite alla carcerazione preventiva. Proprio perché la Costituzione rappresenta l’argine per la tutela e il riconoscimento dei diritti fondamentali ogni sua modifica dovrebbe essere assai meditata, approvata con la maggioranza parlamentare più ampia e dopo una discussione partecipata e diffusa.

Una patto democratico da rispettare

Non sono ammessi colpi di mano, fretta o superficialità come accaduto con la recente riforma della magistratura, approvata con maggioranza semplice, senza alcuna discussione parlamentare e sulla quale i cittadini saranno chiamati a dare il voto senza possibilità di poter respingere alcune norme e confermarne altre. La Costituzione è uno strumento delicato e prezioso: è il patto democratico che l’Italia si è dato dopo la nefasta esperienza della dittatura fascista. E’ bene non dimenticarlo.

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