Rinascita Scott, annullata la misura cautelare per Vincenzo Mantella

La Cassazione aveva disposto il rinvio del processo per l’imputato. Dopo la rimessione in libertà e l’obbligo di dimora, il Tribunale di Catanzaro ha annullato la misura ritenendola illegittima

Nuovo capitolo giudiziario per Vincenzo Mantella, imputato nel procedimento Rinascita – Scott abbreviato, dopo l’annullamento con rinvio deciso dalla Corte Suprema di Cassazione – VI sezione penale, in data 23 maggio 2025, nel procedimento n. 2788/25 RG, relativo alla sentenza n. 2682/23 emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro – Terza Sezione Penale.

In seguito alla declaratoria di decorrenza del termine di fase e alla conseguente rimessione in libertà, Mantella era stato destinatario di un’ordinanza che prevedeva l’applicazione di misure cautelari non custodiali, nello specifico l’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dalle ore 20.30 alle 6. Il provvedimento era stato impugnato dalla Difesa, rappresentata dagli avvocati Sabatino e Brancia, i quali avevano contestato la legittimità della misura disposta. A seguito del ricorso difensivo, il Tribunale di Catanzaro – II Sezione Penale – ha accolto le argomentazioni della difesa, disponendo l’annullamento della misura per illegittimità della stessa.

In seguito alla declaratoria di decorrenza del termine di fase e alla conseguente rimessione in libertà, Mantella era stato destinatario di un’ordinanza che prevedeva l’applicazione di misure cautelari non custodiali, nello specifico l’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dalle ore 20.30 alle 6. Il provvedimento era stato impugnato dalla Difesa, rappresentata dagli avvocati Sabatino e Brancia, i quali avevano contestato la legittimità della misura disposta. A seguito del ricorso difensivo, il Tribunale di Catanzaro – II Sezione Penale – ha accolto le argomentazioni della difesa, disponendo l’annullamento della misura per illegittimità della stessa.

Mantella dovrà ora essere giudicato nel grado di rinvio disposto dalla Cassazione, per le ipotesi di reato di associazione mafiosa e di estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa.

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