Vibo, scatta l’interdittiva antimafia: il Comune ordina la chiusura di un negozio di abbigliamento e accessori

Il provvedimento del Suap impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la cessazione degli effetti della SCIA per la perdita dei requisiti soggettivi
comuni in crisi

Stop all’attività commerciale per un negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori operante all’interno del territorio di Vibo Valentia. Il dirigente del Settore 4 (Territorio e Pianificazione Urbanistica Sostenibile, Commercio e Attività Produttive – Servizio 2 Suap) del Comune, Domenico Libero Scuglia, ha firmato l’ordinanza dirigenziale n. 3 del 18 maggio 2026 che impone il divieto di prosecuzione dell’attività e la contestuale cessazione degli effetti della SCIA.

Il provvedimento della Prefettura

Alla base del provvedimento di chiusura c’è la nota prot. n. 19933 del 21 aprile 2026 (acquisita al protocollo comunale al n. 23739/2026), con la quale la Prefettura di Vibo ha comunicato l’emissione di un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società titolare dell’esercizio, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011. La società interessata gestiva il punto vendita a insegna d’abbigliamento in forza di una SCIA di subingresso (codice univoco Calabria Suap del 2016). Tuttavia, il provvedimento prefettizio ha determinato la sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (in particolare dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010), i quali costituiscono il presupposto necessario e imprescindibile per l’esercizio di qualsiasi attività commerciale.

Respinte le deduzioni difensive: atto dovuto

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n. 25026/2026) ai sensi della Legge n. 241/1990, la società ha presentato una memoria difensiva, acquisita al prot. 27050/2026. Le osservazioni formulate dalla difesa non sono state però ritenute idonee a superare i presupposti del procedimento. Come specificato nell’atto del Comune, l’interdittiva antimafia ha natura vincolante. Inoltre, l’Amministrazione ha evidenziato che l’eventuale proposizione di un ricorso dinanzi al TAR competente contro il provvedimento della Prefettura – in assenza di misure cautelari di sospensione concesse dal giudice – non può sospendere gli effetti dell’interdittiva né differire l’adozione degli atti comunali. Per tali ragioni, il Comune non dispone di alcun margine di discrezionalità: l’ordinanza di chiusura configura un atto dovuto e totalmente vincolato per l’ente pubblico.

Le disposizioni e i controlli

L’ordinanza dirigenziale impone alla società (in persona del legale rappresentante pro tempore) il divieto di prosecuzione dell’attività e l’obbligo di cessare ogni operazione riconducibile alla SCIA del 2016 o a essa collegata. Il Comune avverte che l’inottemperanza a quanto disposto comporterà il deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. Gli eventuali provvedimenti necessari per l’esecuzione forzata e d’ufficio saranno invece adottati seguendo le modalità del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 5 R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Il testo dell’ordinanza è stato trasmesso, per gli accertamenti e le competenze di rito successive alla notifica, al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia, all’Asp, alla Prefettura e a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio comunale. L’atto è stato infine pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune previa formale pseudonimizzazione e oscuramento dei dati personali e sensibili dei soggetti coinvolti.

I termini per il ricorso

Contro il provvedimento prefettizio-comunale è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

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