La Terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha decretato lo stop definitivo al ricorso della Procura distrettuale. Come riportato in un articolo del Quotidiano del Sud firmato dal giornalista Gianluca Prestia, la magistratura di secondo grado ha infatti giudicato inammissibile l’appello avanzato contro la quasi totalità delle sentenze di assoluzione che il Tribunale di Vibo Valentia aveva emesso nel luglio del 2025. Al centro del dibattimento vi erano diversi episodi di presunta estorsione, aggravati dalle modalità mafiose, perpetrati ai danni dell’imprenditore Gregorio Farfaglia.
La pronuncia, di natura strettamente procedurale e non di merito, è stata deliberata dal collegio presieduto dal giudice Battaglia (con a latere i magistrati Fontanazza e Giglio) nel corso dell’ultima udienza, accogliendo in toto le eccezioni preliminari sollevate dal collegio difensivo.
Le contestazioni per i cantieri e l’obbligo del deposito online
Il processo vedeva alla sbarra Domenico Macrì, Michele Manco, Salvatore Morelli, Gregorio Ruffa, Domenico Serra, Francesco Antonio Pardea e Andrea Mantella. Le accuse contestate a vario titolo riguardavano presunte condotte estorsive attuate nei confronti delle ditte incaricate della raccolta dei rifiuti nella città di Vibo Valentia e nei cantieri per la costruzione del nuovo ospedale della città capoluogo. Tra i vari imputati, Michele Manco doveva rispondere anche dell’accusa di associazione mafiosa e di sette tentate estorsioni, reati per i quali era stato ampiamente assolto in primo grado, riportando una condanna a soli 6 anni a fronte dei 21 richiesti dall’organo d’accusa.
In aula, i legali Francesco Sabatino (difensore di Macrì) e Walter Franzè (difensore di Manco) hanno neutralizzato le memorie della Procura distrettuale richiamando una serie di orientamenti della Corte di Cassazione in merito alle formalità di impugnazione. I giudici hanno dato ragione alla difesa: a partire dal 1° gennaio 2025, la legge prevede l’obbligatorietà del deposito telematico per l’atto di appello. L’inosservanza di questa precisa modalità di trasmissione digitale da parte della Dda ha comportato l’automatica inammissibilità del gravame.
Posizioni stralciate e le analogie con il caso “Maestrale”
L’ordinanza della Corte d’Appello ha determinato lo stralcio di quasi tutte le posizioni processuali trattate. L’unica a rimanere ancora in piedi è la posizione di Michele Manco, limitatamente ad alcune contestazioni residue che non toccate dalla declaratoria di inammissibilità. Questo verdetto ricalca fedelmente quanto già accaduto di recente in un altro importante procedimento, ovvero il processo “Maestrale”. Anche in quella sede, la Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione della Procura distrettuale per analoghi vizi di natura formale e telematica (decisione contro cui la Dda ha comunque presentato ricorso in Cassazione per 35 posizioni assolte). Secondo la tesi dei difensori, questa seconda pronuncia conferma l’esistenza di un problema procedurale diffuso che rischia di invalidare anche altri ricorsi presentati dalla Dda di Catanzaro qualora non risultino perfettamente allineati alle rigide normative digitali introdotte nel 2025.



