La Corte d’Appello di Catanzaro – di fatto ribaltando il decreto con cui il Tribunale di Vibo Valentia, nel settembre 2025, aveva respinto la richiesta avanzata dal Ministero dell’Interno – ha dichiarato l’incandidabilità del sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro. La decisione, emessa lo scorso 14 luglio, e pubblicata il 21 del medesimo mese, arriva nell’ambito del procedimento conseguente allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, disposto con decreto del presidente della Repubblica il 18 settembre 2023. I giudici di secondo grado hanno accolto il reclamo del Ministero, ritenendo fondate le censure mosse alla precedente decisione e affermando che la valutazione delle condotte dell’amministratore non poteva essere limitata all’esame isolato dei singoli episodi, ma doveva riguardare il quadro complessivo della gestione amministrativa.
L’orientamento della giurisprudenza
Nel decreto, la Corte richiama il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, ribadendo che “la dichiarazione di incandidabilità prevista dall’articolo 143, comma 11, del Testo unico degli enti locali, non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva”. Per i magistrati, “non è necessario dimostrare un rapporto diretto dell’amministratore con le consorterie o la commissione di reati: è sufficiente che la sua condotta, anche solo omissiva o colposa, abbia contribuito a determinare una gestione dell’ente caratterizzata da inefficienza, opacità e incapacità di contrastare le infiltrazioni criminali”. Secondo la Corte, il Tribunale aveva “erroneamente ricercato prove di una connivenza diretta con la criminalità organizzata”, mentre avrebbe dovuto “verificare se l’azione amministrativa del sindaco avesse favorito, anche indirettamente, il contesto che ha consentito le contestate infiltrazioni”.
I giudici sottolineano che “il primo cittadino è titolare di un generale potere-dovere di indirizzo e controllo sull’apparato amministrativo e che tale responsabilità non può essere esclusa per il solo fatto che gli atti contestati siano stati materialmente sottoscritti e adottati da altri amministratori o dirigenti”. Tra gli elementi valorizzati nel decreto figurano la “nomina di un assessore ritenuto privo delle competenze e della formazione necessarie, al quale erano state affidate deleghe considerate particolarmente sensibili, come lavori pubblici, edilizia e ambiente”, oltre alla “responsabilità dell’area tecnica”. Una scelta che, secondo la Corte, “non rispondeva a criteri di ragionevolezza” e avrebbe aperto i “varchi più perniciosi nell’attività del Comune”.
Il caso dell’immobile
Particolare rilievo viene dato alla vicenda relativa alla restituzione di un immobile abusivo, già acquisito al patrimonio comunale, ai precedenti proprietari. Per la Corte, “il procedimento amministrativo che ha condotto al rilascio della sanatoria e all’annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale sarebbe stato costruito attraverso un percorso finalizzato a fornire un’apparente copertura di legittimità a una decisione non orientata all’interesse pubblico”. Il sindaco, pur essendo direttamente coinvolto nella deliberazione della giunta, avrebbe omesso di esercitare i necessari poteri di vigilanza e approfondimento.
L’edilizia
Il decreto richiama inoltre le “criticità riscontrate nel settore dell’edilizia privata”, caratterizzato, secondo i giudici, da “controlli sostanzialmente assenti, ritardi nelle demolizioni degli immobili abusivi e rilascio di sanatorie a distanza di molti anni”, nonché il “ricorso sistematico agli affidamenti diretti e l’assenza di efficaci strumenti di prevenzione antimafia dopo la scadenza del protocollo di legalità con la Prefettura”. Anche sotto questi profili, la Corte evidenzia la “mancanza di iniziative concrete da parte del sindaco per correggere le disfunzioni amministrative e rafforzare i controlli”.
Per i magistrati, “proprio questa complessiva inerzia amministrativa ha contribuito a creare un contesto favorevole alle infiltrazioni della criminalità, integrando i presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di incandidabilità”. Con il provvedimento della Corte d’Appello viene pertanto riformata la decisione del Tribunale di Vibo Valentia e dichiarato incandidabile per i prossimi due turni elettorali, oltre all’assessore, anche Barilaro, condannato altresì alla rifusione delle spese di primo e secondo grado per complessivi 9 mila euro circa nei confronti del Ministero dell’Interno.



