Energia, nuovi obblighi dal 2026: cosa cambia per abitazioni, imprese e ristrutturazioni

Dal 3 agosto 2026 nuovi obblighi sulle energie rinnovabili per edifici e ristrutturazioni: fotovoltaico, incentivi, CER, nZEB e ricarica elettrica

Dal 3 agosto 2026 sono in vigore nuovi obblighi relativi alla produzione individuale di energia. Sia per le abitazioni sia per gli immobili destinati alle attività d’impresa, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione, sono previsti obblighi significativi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Di seguito viene presentato un quadro semplificato della materia, senza approfondire gli aspetti tecnici più complessi.

 

Fonti rinnovabili: nuovi obblighi dal 3 agosto 2026

A – Edifici residenziali

Per gli edifici di nuova costruzione, ma anche per le ristrutturazioni (vedi avanti) la progettazione deve garantire la produzione di energia mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, assicurando:

-la copertura del 60% del fabbisogno previsto per la produzione di acqua calda sanitaria;

-la copertura del 60% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva;

-una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili, calcolata in funzione della superficie in pianta dell’edificio.

 

B – Edifici pubblici e immobili delle imprese private

Entro il 31 dicembre 2026, i nuovi edifici pubblici e commerciali con una superficie coperta superiore a 250 m² dovranno integrare sistemi per la produzione di energia solare, come impianti fotovoltaici o solari termici.

Gli immobili aziendali con una superficie superiore a 500 m² dovranno adeguarsi entro il 2027, in particolare in occasione di ristrutturazioni importanti che interessino il tetto o gli impianti tecnici dell’edificio.

Gli impianti fotovoltaici, in quanto beni strumentali a uso durevole e dotati di utilità pluriennale, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 16.

Per i titolari di reddito d’impresa, persone fisiche o giuridiche, il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile mediante ammortamento, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR e nei limiti dell’imputazione prevista a conto economico.

La Legge di bilancio ha inoltre introdotto un nuovo regime di maggiorazione delle quote di ammortamento per determinati investimenti effettuati nel 2026 e completati entro giugno 2027. L’agevolazione incide sulle imposte sui redditi, ossia sull’IRES per le società di capitali e sull’IRPEF per le imprese individuali e le società di persone.

Nel 2026, la realizzazione di un impianto fotovoltaico aziendale può rappresentare un’opportunità per ridurre i costi energetici e rendere le imprese più resilienti e competitive. Ciò è favorito sia dalla riduzione dei prezzi dei moduli solari sia dalla presenza di strumenti di finanziamento, agevolazioni fiscali e incentivi all’autoconsumo.

 

Autoconsumo e incentivi

Il decreto CACER prevede contributi anche per l’autoconsumo fotovoltaico delle imprese. Le principali configurazioni sono:

-la Comunità energetica rinnovabile (CER) (vedi oltre);

-l’auto consumatore individuale a distanza, ossia un cliente finale che condivide virtualmente l’energia prodotta dai propri impianti, utilizzandola nei punti di prelievo di cui è titolare.

Il regime può prevedere una tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile e un corrispettivo di valorizzazione stabilito dall’ARERA, destinato a rimborsare alcune componenti tariffarie.

 

Maggiorazione dell’ammortamento

In termini generali, la maggiorazione consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile un importo superiore al costo effettivamente sostenuto per l’investimento. Ciò comporta una riduzione della base imponibile su cui vengono calcolate:

– l’IRES, applicabile alle società di capitali;

– l’IRPEF, applicabile alle imprese individuali e alle società di persone.

Le aliquote indicate sono:

Il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico non può tuttavia essere ricavato soltanto dalla superficie dell’abitazione. Deve essere determinato da un tecnico sulla base della superficie in pianta, dei fabbisogni energetici, della zona climatica, degli impianti previsti e delle disposizioni applicabili all’intervento.

Per questo motivo, non è corretto affermare in termini generali che un’abitazione di 120 m² richieda necessariamente 8 kW di fotovoltaico oppure che un impianto da 3 kW rappresenti sempre il minimo obbligatorio.

 

Comunità energetiche rinnovabili – C.E.R.

Una Comunità energetica rinnovabile è un soggetto costituito da cittadini, imprese, enti locali e altri partecipanti che si uniscono per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile, generalmente attraverso impianti fotovoltaici.

Alla CER possono partecipare:

– i produttori di energia rinnovabile;

– i consumatori dell’energia prodotta localmente;

– i soggetti che svolgono entrambe le funzioni.

Una CER può essere particolarmente utile per chi non dispone degli spazi necessari per installare un impianto individuale. Può inoltre consentire agli enti locali di realizzare iniziative di contrasto alla povertà energetica e diventare un progetto capace di attrarre ulteriori investimenti sul territorio.

Anche le piccole e medie imprese e i privati possono partecipare alle configurazioni di autoconsumo a distanza. La condivisione dell’energia, tuttavia, deve rispettare i requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa: non è sufficiente che un impianto e un consumatore si trovino genericamente nella stessa area geografica.

 

Ristrutturazioni importanti di secondo livello (ristrutt. leggere 25-50%)

Rientrano in questa categoria gli interventi che interessano una porzione dell’involucro edilizio superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che possono comprendere interventi sugli impianti.

La classificazione esatta dell’intervento deve essere verificata sulla base della percentuale di involucro coinvolta, dell’eventuale ristrutturazione dell’impianto termico e della disciplina tecnica vigente.

 

Infrastrutture per la mobilità elettrica

Gli obblighi riguardano anche le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Per gli edifici non residenziali può essere richiesta l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica, determinato in funzione del numero di posti auto e del tipo di intervento.

Per gli edifici residenziali è generalmente prevista la predisposizione tecnica dei posti auto mediante canalizzazioni e tubazioni, senza che ciò comporti necessariamente l’installazione immediata delle colonnine.

 

Ricariche in edifici residenziali

L’obbligo si applica nei casi individuati dalla normativa, per esempio quando:

– il parcheggio è situato all’interno dell’edificio o della relativa area di pertinenza e la ristrutturazione interessa il parcheggio o le infrastrutture elettriche;

– il parcheggio è adiacente all’edificio e la ristrutturazione riguarda le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Per gli edifici residenziali, le prescrizioni sono orientate soprattutto alla predisposizione dell’impianto. L’obiettivo è rendere i posti auto tecnicamente pronti per la futura installazione dei punti di ricarica, evitando successivi interventi invasivi.

Negli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, quando ricorrono le condizioni e le soglie previste, devono essere realizzate infrastrutture di canalizzazione per i posti auto interessati.

 

Sistemi di automazione e controllo di classe B

I BACS, Building Automation and Control Systems, sono sistemi di automazione e controllo che consentono la gestione integrata degli impianti tecnici dell’edificio, tra cui:

– riscaldamento e raffrescamento;

– ventilazione;

– illuminazione;

– produzione di acqua calda sanitaria;

– schermature solari.

Per determinati edifici non residenziali e impianti termici di elevata potenza possono essere richiesti sistemi di automazione e controllo con classe di efficienza B o superiore, secondo la norma UNI EN ISO 52120-1.

Il decreto interministeriale del 28 ottobre 2025 aggiorna i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e disciplina anche l’impiego dei sistemi di automazione e controllo. L’applicazione concreta dell’obbligo deve essere verificata in relazione alla potenza dell’impianto, alla destinazione d’uso dell’immobile e al tipo di intervento.

 

Fotovoltaico: costi, detrazioni fiscali e risparmi

A titolo puramente esemplificativo, si può considerare un’abitazione di 120 m² dotata di:

I costi effettivi dipendono dalla qualità dei componenti, dalla complessità dell’installazione, dalle opere accessorie e dalle caratteristiche dell’immobile. Comunque attualmente le aziende installatrici  attualmente, tali componenti tecnici chiedono complessivamente circa €.14.000.  Tutto ciò per la presenza, a tutto il 2026, dei bonus statali, ed in aggiunta i soldi effettivamente dati con bonifico, possono essere detratti al 50% per 10 anni ricevendo ogni anno (luglio- settembre) €.700,00.

Costi operativi e risparmio

Tali spese a fronte di un guadagno sicuro per diminuzione annui delle bollette di luce €.1.500 e gas €.1200. per cui i soldi spesi si recuperano in 5-7 anni mentre gli impianti lavoreranno per altri 20 anni.

 

Ristrutturazioni importanti di primo livello (ristrutt. pesanti +50%)

Per gli edifici di nuova costruzione e per determinate ristrutturazioni importanti si applicano requisiti energetici particolarmente rigorosi. In termini semplificati, l’edificio deve raggiungere prestazioni compatibili con gli standard previsti dalla normativa vigente.

Le ristrutturazioni importanti di primo livello interessano sia l’involucro edilizio sia gli impianti.

– In particolare, rientrano in questa categoria gli interventi che:

– coinvolgono più del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva dell’intero edificio.

Questi interventi sono soggetti a requisiti energetici più stringenti, in parte assimilabili a quelli previsti per gli edifici di nuova costruzione.

 

Cosa sono gli edifici nZEB

L’acronimo nZEB significa nearly Zero-Energy Building, ossia edificio a energia quasi zero.

Un edificio nZEB è caratterizzato da un fabbisogno energetico molto basso. La quota residua di energia necessaria deve essere coperta in misura significativa da fonti rinnovabili, preferibilmente prodotte sul posto o nelle vicinanze.

Un edificio nZEB deve presentare:

– un involucro altamente efficiente, progettato per limitare le dispersioni di calore in inverno e il surriscaldamento in estate;

– un orientamento adeguato, che consenta di sfruttare l’irraggiamento solare e l’ombreggiamento;

– consumi energetici ridotti per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione;

– impianti ad alta efficienza, come pompe di calore e sistemi di regolazione evoluti;

– produzione di energia da fonti rinnovabili, per esempio mediante fotovoltaico, solare termico o geotermia;

– monitoraggio e controllo dei consumi, allo scopo di mantenere elevate le prestazioni dell’edificio.

Un edificio nZEB non è necessariamente completamente autonomo dalla rete e non deve obbligatoriamente produrre tutta l’energia che consuma. Il concetto fondamentale è la presenza di un fabbisogno energetico molto basso, coperto in misura significativa da energia rinnovabile.

 

Edifici nuovi nZEB obbligatori in Italia

Dal 1° gennaio 2021, tutti gli edifici di nuova costruzione devono rispettare i requisiti nZEB. Per i nuovi edifici pubblici, l’obbligo è entrato in vigore in precedenza.

Gli edifici nZEB sono immobili ad altissima prestazione energetica, caratterizzati da un consumo molto basso. Il loro fabbisogno deve essere coperto in misura significativa da energia proveniente da fonti rinnovabili, come fotovoltaico, solare termico, geotermia e altre tecnologie ammesse.

I principali requisiti riguardano:

– le prestazioni dell’involucro, comprese pareti, coperture, solai e finestre;

– lo sfruttamento dell’esposizione solare e l’impiego di schermature;

– l’adozione di impianti ad alta efficienza;

– la produzione di energia da fonti rinnovabili;

– la regolazione e il monitoraggio dei consumi.

Nel quadro europeo è inoltre previsto il graduale passaggio dagli edifici nZEB agli edifici a emissioni zero, o ZEB.

Segnalazione certificata di agibilità

Al termine dei lavori, la Segnalazione Certificata di Agibilità, o SCA, attesta da parte del Tecnico la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera al progetto.

Qualora l’intervento non rispetti i requisiti energetici obbligatori, sopra detti, o presenti difformità rilevanti, il tecnico non può attestare condizioni inesistenti. Le conseguenze devono tuttavia essere valutate caso per caso: non ogni irregolarità produce automaticamente la perdita dell’agibilità dell’intero immobile.

 

Quadro normativo essenziale

La direttiva europea 2010/31/UE ha introdotto e sviluppato il concetto di edificio a energia quasi zero, prevedendo l’applicazione di requisiti energetici sempre più stringenti agli edifici nuovi.

In Italia:

– dal 1° gennaio 2019, l’obbligo nZEB si applica ai nuovi edifici occupati e di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

– dal 1° gennaio 2021, l’obbligo è stato esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione;

– il decreto interministeriale del 28 ottobre 2025 costituisce un riferimento nazionale per l’aggiornamento dei requisiti minimi di prestazione energetica;

– il quadro europeo prevede il successivo passaggio dagli edifici a energia quasi zero agli edifici a emissioni zero.

Le date, le percentuali, gli incentivi e gli ambiti di applicazione devono essere verificati sulla base del testo normativo vigente e delle caratteristiche specifiche dell’intervento

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