Interdittive antimafia, cambia la prevenzione: più controlli ma anche una possibilità per le imprese di dimostrare il risanamento

Carmelo Blancato, commissario prefettizio e amministratore giudiziario, e Danilo De Fazio, avvocato amministrativista del Foro di Lamezia Terme, analizzano l'evoluzione delle interdittive antimafia

Il sistema della prevenzione antimafia sta cambiando volto. E il cambiamento riguarda una questione particolarmente delicata: come impedire che la criminalità organizzata penetri nell’economia legale senza trasformare ogni criticità, ogni rapporto sospetto o ogni vulnerabilità dell’impresa in una condanna senza possibilità di recupero. Il tema assume un peso ancora maggiore nei territori nei quali fare impresa è già difficile. Perché un’interdittiva non riguarda soltanto un rapporto tra impresa e pubblica amministrazione, ma può incidere sulla possibilità stessa di restare sul mercato, sull’accesso alle commesse pubbliche e sulla continuità dell’attività. Da qui l’esigenza di una prevenzione rigorosa, ma anche capace di distinguere situazioni diverse.

È il terreno sul quale si confrontano Carmelo Blancato, commissario prefettizio e amministratore giudiziario, e Danilo De Fazio, avvocato amministrativista del Foro di Lamezia Terme, partendo dall’evoluzione degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.

Dall’espulsione al possibile recupero

Accanto al tradizionale paradigma espulsivo dell’interdittiva, il legislatore ha introdotto strumenti destinati a graduare la risposta quando il rischio non sia strutturale, ma occasionale, circoscritto e concretamente emendabile. È qui che entrano in gioco la prevenzione collaborativa prevista dall’articolo 94-bis del Codice antimafia, il controllo giudiziario previsto dall’articolo 34-bis e, su un piano distinto ma complementare, il Modello 231 e l’Organismo di vigilanza.

Secondo Blancato, il punto non è soltanto stabilire cosa fosse l’impresa quando è emersa la criticità. Occorre verificare anche cosa sia diventata successivamente. La modifica della governance, l’interruzione dei rapporti controindicati, nuove procedure per la selezione dei fornitori, la tracciabilità dei flussi finanziari e il rafforzamento dei controlli interni non possono essere considerati semplici adempimenti formali. “Queste sopravvenienze non possono essere considerate meri adempimenti cartolari. Devono essere verificate nella loro sostanza”, sottolinea Blancato.

È una distinzione decisiva. Un’impresa può produrre documenti, adottare procedure e modificare formalmente la propria struttura. Ma il vero banco di prova è capire se quei cambiamenti funzionino davvero. Per questo, spiega ancora Blancato, il rapporto tra Esperto della Prefettura, imprenditore, difensori, consulenti e Organismo di vigilanza deve produrre una verifica concreta dell’organizzazione aziendale. “L’Esperto non dovrebbe trovare soltanto documenti, ma un’organizzazione viva: audit realmente svolti, flussi informativi, controlli sui soggetti terzi, segregazione delle funzioni e procedure capaci di impedire il ripetersi delle criticità”. Il concetto è particolarmente importante perché porta il dibattito fuori dalla semplice dimensione burocratica. Non basta dimostrare di avere adottato un sistema di controllo: bisogna dimostrare che quel sistema sia effettivamente utilizzato.

Il self-cleaning deve essere dimostrabile

Da qui un altro passaggio centrale del ragionamento di Blancato: “Il self-cleaning, per essere credibile, deve essere misurabile”. La collaborazione, dunque, non dovrebbe essere letta come un indebolimento dell’azione preventiva. Al contrario, può consentire un controllo più penetrante e soprattutto verificare nel tempo se l’impresa sia effettivamente riuscita a riportarsi “sui binari della legalità e della libera concorrenza”. È una prospettiva che cambia anche il significato della prevenzione collaborativa. L’obiettivo non è semplicemente concedere un’altra possibilità all’impresa, ma sottoporla a un percorso nel quale i cambiamenti devono essere concreti, verificabili e mantenuti nel tempo.

De Fazio: “L’interdittiva non è una sanzione”

Sul piano giuridico, il ragionamento assume un’altra dimensione. Danilo De Fazio, avvocato amministrativista del Foro di Lamezia Terme, richiama innanzitutto la natura stessa dell’interdittiva. “L’informazione antimafia interdittiva non è una sanzione, ma una misura preventiva fondata su una prognosi di rischio”. Ed è proprio questa natura preventiva, secondo De Fazio, a rendere centrale l’attualità del pericolo.

Un’interdittiva, infatti, non dovrebbe cristallizzarsi nel tempo ignorando ciò che nel frattempo è cambiato nell’impresa. “L’attualità del pericolo va verificata anche alla luce delle condotte successive dell’impresa”, osserva l’avvocato, richiamando anche l’aggiornamento previsto dall’articolo 91, comma 5, del Codice antimafia e il contraddittorio procedimentale. Il tema non è soltanto teorico. De Fazio richiama infatti la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha affrontato proprio la necessità di una valutazione aggiornata e adeguatamente motivata. La Sezione III, con la sentenza del 30 giugno 2025, n. 5651, ha confermato l’annullamento di un’interdittiva per insufficiente motivazione sul mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa previste dall’articolo 94-bis. Con la sentenza n. 5956 del 2025, inoltre, il Consiglio di Stato ha affermato, soprattutto in sede di aggiornamento, un maggiore onere istruttorio e motivazionale, non ritenendo sufficiente il semplice richiamo alla permanenza degli elementi originari.

Il nodo delle “zone grigie”

È proprio qui che emerge uno dei problemi più delicati: le cosiddette “zone grigie”. Non sempre, infatti, l’impresa è organicamente inserita in un sistema criminale. Può accadere che abbia avuto rapporti con clienti, fornitori o altri soggetti che successivamente risultino controindicati. Si crea così una fascia intermedia tra la piena fisiologia del mercato e il rischio di contaminazione mafiosa. La prevenzione, in questo spazio, è chiamata a essere particolarmente precisa. Da una parte deve evitare di sottovalutare la capacità delle organizzazioni criminali di penetrare nell’economia lecita. Dall’altra deve evitare che una relazione sospetta si trasformi automaticamente in un marchio permanente per l’impresa.

È proprio per rispondere a questa esigenza di graduazione che assume rilievo l’articolo 94-bis. Quando l’agevolazione mafiosa è occasionale e il rischio può essere contenuto attraverso prescrizioni e monitoraggio, l’ordinamento consente una risposta diversa dall’espulsione immediata. Non meno rigorosa, ma costruita sulla possibilità di verificare se l’impresa sia realmente capace di emanciparsi dal rischio.

L’avvocato non difende soltanto: accompagna il cambiamento

Anche il ruolo del difensore, in questo scenario, cambia. De Fazio sottolinea infatti che l’avvocato non è chiamato esclusivamente a contestare il provvedimento prefettizio davanti al giudice amministrativo. “L’avvocato non è chiamato soltanto a contestare l’atto prefettizio davanti al giudice amministrativo, ma ad accompagnare l’impresa nella ricostruzione dei rapporti, nella revisione della governance e nell’introduzione di presidi idonei”. La difesa diventa quindi anche organizzativa e preventiva. Deve aiutare a rendere leggibile e verificabile il percorso attraverso il quale il rischio viene affrontato e, quando possibile, rimosso. Ma un percorso del genere richiede anche una precisa responsabilità dell’imprenditore.

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