Consulta: incostituzionale il divieto di ricusazione per la persona offesa

La decisione della Corte Costituzionale nasce da un caso di Crotone legato all'omicidio di Francesco Chimirri. Accolto il principio secondo cui chi si oppone a una richiesta di archiviazione deve poter chiedere la ricusazione del giudice per garantirne imparzialità e terzietà

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 132, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 37 del codice di procedura penale sulla ricusazione nella parte in cui non consente alla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice dell’udienza. La decisione nasce da un caso avvenuto a Crotone. Il ricorso è stato promosso dagli avvocati Tiziano Saporito e Andrea Filici, in relazione all’omicidio di Francesco Chimirri, il pizzaiolo ucciso il 7 ottobre 2024 nel quartiere Lampanaro da un colpo di pistola esploso dal poliziotto Giuseppe Sortino.

La Procura aveva successivamente chiesto l’archiviazione per l’agente, ritenendo si trattasse di legittima difesa. La battaglia legale è scaturita dall’opposizione dei familiari della vittima contro l’archiviazione.

Il fulcro del dibattito riguardava l’applicazione della ricusazione del giudice per le indagini preliminari. La difesa ha evidenziato come il magistrato incaricato si fosse già espresso in una precedente ordinanza cautelare a carico dei parenti della vittima, qualificando l’episodio come autodifesa e palesando un convincimento anticipato. La Corte d’appello di Catanzaro aveva inizialmente respinto la richiesta degli avvocati crotonesi sostenendo che la persona offesa non fosse per legge “parte” processuale. Da qui il ricorso alla Cassazione che ha passato gli atti alla Consulta.

La pronuncia depositata oggi dalla Consulta garantisce dunque la piena e inderogabile applicazione dell’articolo 111 della Costituzione in ogni iter processuale. I giudici costituzionali sottolineano che riconoscere all’offeso il diritto di opporsi a un’archiviazione, negandogli al contempo gli strumenti per accertare la terzietà del magistrato, comporterebbe uno svuotamento sostanziale del diritto stesso.
Con questa decisione ad efficacia erga omnes, la mancata inclusione della persona offesa tra i soggetti legittimati è stata dichiarata incostituzionale. (Ansa)

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