Rottamazione cartelle 2024, termine ultimo per la quinta rata lunedì 23 settembre

Cosa succede in caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto

Conto alla rovescia per la quinta rata della rottamazione-quater delle cartelle. L’ultimo giorno utile per il pagamento è lunedì 23 settembre. L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che, in caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. La scadenza della quinta rata della rottamazione-quater, originariamente prevista il 31 luglio scorso, è stata posticipata al 15 settembre, ma saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 23 settembre 2024 in considerazione dei giorni di tolleranza previsti dalla legge. 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente di versare solo l’importo dovuto, a titolo di capitale, e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente di versare solo l’importo dovuto, a titolo di capitale, e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (psp) aderenti al nodo pagoPa, sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione, oppure con l’app Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-riscossione prenotando un appuntamento. (Adnkronos)

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