Simbario, il Tar rigetta il ricorso dell’opposizione: Gennaro Crispo resta sindaco

Per la minoranza, le elezioni sarebbero state caratterizzate da gravi irregolarità. I giudici, però, non sono stati dello stesso parere e hanno confermato la vittoria dell'attuale compagine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Sezione Prima ha pronunciato la sentenza riguardante il ricorso presentato dal gruppo consiliare “Un’altra idea per Simbario”, che, al termine delle consultazioni del giugno scorso, si era opposto all’elezione del sindaco Gennaro Crispo, risultato vincitore per un solo voto (303 voti contro i 302 ottenuti dalla minoranza). I giudici hanno respinto il ricorso dell’opposizione, guidata da Raffaele Versace, confermando la vittoria dell’attuale compagine amministrativa. Per la minoranza, le elezioni sarebbero state caratterizzate da “gravi irregolarità”, che avrebbero “alterato la corretta attribuzione dei voti e la conseguente proclamazione degli eletti e, più in generale, le singole operazioni di voto nelle due Sezioni, i relativi verbali e il verbale dell’adunanza dei presidenti delle Sezioni”. Non è stato dello stesso parere il Tar, che ha respinto il ricorso dell’opposizione.

I ricorrenti avevano contestato la presunta attribuzione di due schede recanti il segno sulla lista vincente e il voto di preferenza su candidati della lista avversaria, le quali, invece, avrebbero dovuto essere annullate. Dal canto suo, però, il Tar ha rilevato che l’attribuzione di tali schede alla lista è legittima, in quanto – nei Comuni con meno di 15.000 abitanti – il voto alla lista prevale su quello di preferenza, costituendo una chiara manifestazione di volontà dell’elettore per il candidato a sindaco di cui ha barrato il contrassegno. Legittima anche l’ammissione al voto assistito di 9 elettori, in quanto affetti da patologie inerenti la vista e deficit degli arti superiori, così come previsto dalla normativa elettorale.

I ricorrenti avevano contestato la presunta attribuzione di due schede recanti il segno sulla lista vincente e il voto di preferenza su candidati della lista avversaria, le quali, invece, avrebbero dovuto essere annullate. Dal canto suo, però, il Tar ha rilevato che l’attribuzione di tali schede alla lista è legittima, in quanto – nei Comuni con meno di 15.000 abitanti – il voto alla lista prevale su quello di preferenza, costituendo una chiara manifestazione di volontà dell’elettore per il candidato a sindaco di cui ha barrato il contrassegno. Legittima anche l’ammissione al voto assistito di 9 elettori, in quanto affetti da patologie inerenti la vista e deficit degli arti superiori, così come previsto dalla normativa elettorale.

L’opposizione era rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo. La compagine amministrativa era invece rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro.

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