“Il fatto non sussiste”. È la formula che chiude, sul piano penale, anche l’unico capitolo rimasto aperto per Salvatore Solano, ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, nel procedimento scaturito dall’inchiesta Dedalo-Petrolmafie. La Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti rigettato l’appello presentato dalla Procura sui capi per i quali Solano era già stato assolto in primo grado e ha cancellato anche l’unica condanna precedentemente inflitta all’ex presidente della Provincia: un anno di reclusione, con pena sospesa, per la presunta partecipazione morale alle pressioni che Giuseppe D’Amico avrebbe esercitato su alcuni componenti dell’elettorato attivo in occasione dell’elezione del presidente della Provincia del 31 ottobre 2018.
A riferire i contenuti delle motivazioni della sentenza è IlVibonese.it. Solano, difeso dall’avvocato Tiziana Barillaro, viene quindi assolto anche dal capo A12 con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Nelle motivazioni, la Corte ricostruisce le contestazioni e ritiene che non sia stata raggiunta la prova dell’esistenza di un patto corruttivo, di uno stabile asservimento della funzione pubblica agli interessi del cugino di Solano o di un condizionamento illecito dell’attività amministrativa della Provincia.
La fornitura di bitume e l’ipotesi di corruzione
Uno dei punti centrali del processo riguardava una fornitura di bitume che la Provincia avrebbe affidato direttamente a una società riconducibile a un cugino di primo grado di Solano. L’ipotesi accusatoria era che dietro quell’operazione potesse celarsi un accordo corruttivo. Da una parte, secondo la Procura, ci sarebbe stato l’asservimento della funzione pubblica di Solano agli interessi del familiare; dall’altra, il procacciamento di voti in favore dell’allora presidente della Provincia. Le motivazioni della Corte d’Appello, in continuità con quanto già stabilito dal giudice di primo grado, escludono tuttavia che tale ricostruzione abbia trovato un adeguato riscontro nelle prove.
I giudici sottolineano in particolare “l’assenza di prove in ordine allo stabile asservimento di Solano agli interessi del cugino”. Anche l’episodio indicato dall’accusa come concreta manifestazione del presunto asservimento, ovvero la fornitura di una quantità definita “irrisoria” di bitume riciclato, non avrebbe prodotto gli effetti ipotizzati. Dalla documentazione esaminata dalla Corte emerge infatti che la fornitura non si trasformò in un affidamento definitivo e non determinò alcun vantaggio per la società riconducibile al cugino di Solano. Al contrario, la contestazione relativa alla qualità del materiale e il successivo svincolo delle somme impegnate documentano l’interruzione dell’iter amministrativo.
“Nessun condizionamento dell’ente pubblico”
È uno dei passaggi più rilevanti delle motivazioni della Corte d’Appello. Il Collegio, in linea con quanto già osservato dal giudice di primo grado, esclude che si sia verificata “qualsiasi forma di condizionamento dell’ente pubblico nelle modalità di scelta del contraente”. L’amministrazione, secondo i giudici, desistette dall’affidamento senza subire pressioni illecite finalizzate a portare comunque a conclusione il contratto. La Corte evidenzia inoltre che “l’azione della pubblica amministrazione è apparsa immune da condizionamenti esterni”. Un elemento ritenuto significativo riguarda anche la decisione dell’amministrazione di verificare preventivamente la qualità del bitume prima di procedere al perfezionamento dell’affidamento.
La Corte considera tale scelta una “prassi virtuosa”, in quanto avrebbe consentito di evitare l’acquisto di un prodotto non idoneo agli interventi di rappezzamento delle strade. Secondo i giudici, quindi, il rapporto familiare e privilegiato tra D’Amico e Solano non determinò alcuno sviamento del procedimento amministrativo né un condizionamento illecito dell’attività dell’ente a favore della società interessata.
L’articolo 353-bis: “Il reato non è configurabile”
La Corte d’Appello affronta poi la contestazione relativa alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Su questo punto il ragionamento è prevalentemente giuridico. Secondo il Collegio, trattandosi di un affidamento diretto non preceduto da un segmento procedimentale caratterizzato da una valutazione concorsuale, non è configurabile il delitto previsto dall’articolo 353-bis del codice penale. Per tale ragione, la Corte ritiene che l’appello del pubblico ministero debba essere rigettato “prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine ai fatti”. La conclusione riguarda anche i dipendenti della Provincia coinvolti nel medesimo procedimento, anch’essi assolti.
Cancellata anche l’unica condanna di primo grado
La parte più significativa delle motivazioni riguarda però il capo d’imputazione per il quale Solano era stato condannato in primo grado. L’accusa sosteneva che D’Amico avesse esercitato pressioni, anche attraverso minacce più o meno esplicite, nei confronti di due consiglieri comunali chiamati a esprimere il proprio voto nell’elezione del presidente della Provincia del 31 ottobre 2018. A Solano era stato contestato il concorso morale nelle presunte pressioni esercitate da D’Amico. La Corte d’Appello ha però ribaltato la valutazione compiuta in primo grado, ritenendo che dalle conversazioni esaminate non emergessero elementi tali da configurare intimidazione o imposizione.
“Nessun segno di intimidazione”
Nelle conversazioni analizzate dai giudici, infatti, non sarebbe emerso alcun segno di intimidazione. Il clima delle interlocuzioni viene descritto come “cordiale e soprattutto confidenziale”. È proprio su questo aspetto che la Corte d’Appello formula una critica alla sentenza di primo grado. Secondo il Collegio, il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato per quale motivo avesse interpretato il tono utilizzato da D’Amico come “perentorio e impositivo”. Da qui uno dei passaggi più netti delle motivazioni: “Deve convenirsi con i difensori che la valutazione operata è del tutto apodittica e svincolata dal chiaro tenore delle conversazioni”. La Corte ritiene quindi non adeguatamente sostenuta la ricostruzione che aveva portato alla condanna di Solano per concorso morale nelle presunte pressioni.
Nessun riferimento alla criminalità organizzata
I giudici si soffermano anche sul contesto criminale ipotizzato dall’accusa. Dalle conversazioni esaminate, secondo la Corte, D’Amico non si sarebbe presentato agli interlocutori quale esponente di consorterie criminali. La stessa sentenza ricorda inoltre che il Tribunale di primo grado aveva escluso l’aggravante relativa all’utilizzo della forza intimidatrice tipica delle associazioni mafiose. Nelle espressioni rivolte ai componenti dell’elettorato attivo, aggiunge la Corte, non vi erano riferimenti “espliciti o larvati” all’appartenenza dell’imputato ad ambienti della criminalità organizzata. Anche per questo capo arriva dunque l’assoluzione. Solano e D’Amico sono stati assolti dal reato contestato al capo A12 “perché il fatto non sussiste”.
Il processo e la vicenda dello scioglimento di Stefanaconi
La vicenda giudiziaria assume rilievo anche per i suoi riflessi sul piano istituzionale. Le condotte contestate a Solano si riferivano al periodo in cui ricopriva l’incarico di presidente della Provincia di Vibo Valentia, ma il procedimento si è intrecciato in maniera significativa con la successiva vicenda dello scioglimento del Comune di Stefanaconi, del quale Solano era sindaco. Le contestazioni emerse nel procedimento penale sono infatti divenute uno degli elementi inseriti nella più ampia e complessa vicenda istituzionale che ha interessato l’amministrazione comunale.
L’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello riporta quindi al centro del dibattito politico e istituzionale anche le conseguenze che quelle contestazioni hanno prodotto sul Comune di Stefanaconi. Si tratta di un tema distinto dall’esito del procedimento penale, ma che torna ad assumere rilievo alla luce delle valutazioni contenute nella sentenza d’Appello. Secondo quanto riportato negli atti della vicenda, infatti, l’organo ispettivo non aveva ritenuto sussistenti elementi sufficienti a sostenere l’adozione del provvedimento dissolutorio.
La sentenza della Corte d’Appello segna quindi un passaggio particolarmente rilevante nella posizione giudiziaria di Solano: vengono confermate le assoluzioni già pronunciate in primo grado sui capi impugnati dalla Procura e viene cancellata anche l’unica condanna precedentemente rimasta in piedi.
Per il capo A12, quello relativo alla presunta partecipazione morale alle pressioni sull’elettorato, la formula è la seguente: “Perché il fatto non sussiste”.




