Maxiprocesso Maestrale-Olimpo-Imperium, la Procura impugna in Cassazione lo stallo sulle assoluzioni

La Procura generale di Catanzaro ha presentato ricorso contro l'inammissibilità dell'appello. Sotto i riflettori lo scontro tecnico sul processo telematico e i blocchi informatici causati dalla mole del procedimento

La complessa vicenda giudiziaria legata alle assoluzioni, totali o parziali, di 35 imputati coinvolti nel troncone del rito abbreviato del maxiprocesso “Maestrale-Olimpo-Imperium” approda ufficialmente davanti alla Corte di Cassazione. La Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha depositato un ricorso formale datato 10 luglio 2026.

L’atto, firmato dal sostituto procuratore generale Raffaella Sforza e dai sostituti procuratori Andrea Giuseppe Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci (applicati al procedimento), punta a ottenere l’annullamento dell’ordinanza emessa il 29 giugno scorso dalla Terza sezione penale della Corte d’Appello, la quale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda). Se il ricorso venisse accolto, l’accusa potrebbe veder esaminate nel merito le proprie contestazioni contro la sentenza del gup distrettuale emessa il 20 marzo 2025.

Lo scontro formale sul deposito telematico e il “doppio binario”

Il fulcro della contesa è di natura esclusivamente procedurale. La Corte d’Appello ha decretato l’inammissibilità dell’appello della Dda – depositato in modalità non telematica il 30 ottobre 2025 – sostenendo che a partire dal 31 marzo 2025 scattasse l’obbligo tassativo di utilizzare esclusivamente il portale del processo penale telematico per le sentenze da giudizio abbreviato.

La Procura generale contesta radicalmente questa impostazione. I magistrati ricorrenti sostengono infatti che i giudici d’appello abbiano confuso le regole del primo grado con quelle del secondo, in quanto l’appello, essendo un atto “destinato alla Corte” e “inscindibilmente legato al giudizio di secondo grado”, avrebbe dovuto beneficiare della specifica disciplina transitoria sulle impugnazioni, che prorogava la validità del cosiddetto “doppio binario” (ovvero la possibilità del deposito cartaceo o via pec) almeno fino al 31 dicembre 2025. Di conseguenza, secondo l’accusa, l’ordinanza d’appello avrebbe applicato una causa di inammissibilità fuori dai casi strettamente previsti, operando un’estensione interpretativa non consentita dalla legge alla data del 30 ottobre 2025.

Il crash del sistema ministeriale sotto il peso del maxiprocesso

Oltre alla questione normativa, il ricorso solleva un problema di oggettiva impossibilità tecnica, dato che il fascicolo del maxiprocesso contro le cosche del Vibonese conta oltre 280 imputati e svariate decine di migliaia di atti. Questa imponente mole di dati ha mandato in blocco l’applicativo ministeriale APP. Evidenziata inoltre la presenza nel ricorso della risposta ufficiale fornita dall’assistenza informatica nel settembre 2025, in cui si ammetteva testualmente che:

“A causa della particolare complessità e pesantezza del fascicolo non è possibile fare operazioni che invece sono possibili su altri fascicoli. Al momento la problematica è stata sottoposta all’assistenza centrale ma non si riesce a comunicare una tempistica precisa in merito alla eventuale risoluzione”.

A supporto di ciò, la Procura ha allegato diversi decreti del Tribunale di Vibo Valentia che autorizzavano il deposito cartaceo proprio a causa dei malfunzionamenti del sistema. Inoltre, contestata la decisione della Corte d’Appello di escludere la Procura dagli effetti di un decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro (valido fino al 30 giugno 2026) sul doppio binario: per i ricorrenti, definire il Pubblico Ministero in modo diverso da un “soggetto abilitato interno”, al pari dei giudici autorizzati al cartaceo, appare una scelta “illogica e contraddittoria”.

Forza maggiore e il rischio di “formalismo eccessivo”

In via subordinata, la Procura generale ha richiesto alla Cassazione il riconoscimento della rimessione in termini, dal momento che i blocchi tecnici certificati dall’assistenza informatica e da diversi provvedimenti giudiziari avrebbero costituito una causa di forza maggiore indipendente dalla volontà del pubblico ministero. La motivazione della Corte d’Appello, che liquidava la richiesta definendo insussistenti i presupposti di caso fortuito o forza maggiore, è bollata dai magistrati come “sostanzialmente inesistente” per non aver analizzato i documenti prodotti.

Inoltre, sul fronte delle tutele costituzionali e convenzionali (Cedu), si fa presente che sul fronte del monitoraggio si esige la trasparenza e che obbligare una parte all’uso esclusivo di un canale digitale non funzionante trasforma la transizione informatica in un ostacolo all’accesso alla giustizia, generando un effetto “del tutto irrazionale” e un “formalismo eccessivo” che mina il principio del giusto processo e impedisce la verifica nel merito delle sentenze. La parola passa ora alla Suprema Corte, che dovrà stabilire se la partita giudiziaria sulle assoluzioni debba essere definitivamente archiviata o riaperta nel merito.

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