Dal 1° luglio si cambia sui fondi pensione, per i neo assunti scatta l’adesione automatica

Con la riforma si supera, di fatto, il vecchio meccanismo del silenzio-assenso

Dal 1° luglio si cambia sui fondi pensione complementare.

Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall’ultima Manovra e scatta così per i neo assunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l’adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l’iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell’industria metalmeccanica. L’adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, fatto salva la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del silenzio-assenso.

Cosa confluisce nel fondo pensione

La rinuncia all’adesione automatica comporta o la destinazione del Tfr maturando a una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore, o il mantenimento del Tfr in azienda, fatta salva la norma che prevede la devoluzione del Tfr al Fondo tesoreria presso l’Inps in relazione alla dimensione aziendale. Con l’adesione automatica affluiscono quindi nel fondo il Tfr maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Rispetto al passato i contributi dell’adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito ma in quello più coerente con l’orizzonte temporale a disposizione del lavoratore e con la sua età anagrafica.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale Inps (per il 2026 pari a 546,24 euro per 13 mensilità). Le norme prevedono quindi nuove possibilità di utilizzo del montante accumulato nel fondo pensione. Il montante rimane liquidabile tutto in capitale, al momento del pensionamento, per coloro che non raggiungono una certa soglia, che varia a seconda dell’età e del pensionamento. La riforma introduce maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione. Oltre alla rendita vitalizia tradizionale, saranno possibili anche: rendite temporanee, per un periodo definito; prestazioni frazionate o programmate, cioè erogazioni distribuite nel tempo; combinazioni tra capitale iniziale e rendita successiva.

Forma pensionistica complementare

Per i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione – ricorda itinerari previdenziali – “il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore”. Nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro deve dare informazioni al lavoratore circa la possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il Tfr maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. (Ansa)

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