Colpo di scena nel procedimento con rito abbreviato del processo Maestrale. La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro contro la sentenza emessa dal dal Gup il 20 marzo 2025, ritenendo che l’impugnazione sia stata presentata oltre i termini previsti dalla legge. Una pronuncia destinata a fare discutere, soprattutto perché riguarda un procedimento di assoluto rilievo investigativo e processuale e coinvolge direttamente l’operato della Procura distrettuale.
Il ritardo è decisivo
Nelle motivazioni, i giudici evidenziano come il decreto richiamato dal Pubblico Ministero non giustificasse il mancato deposito telematico dell’atto di appello nei termini di legge. Secondo la Corte, il provvedimento ministeriale invocato dalla Procura non disponeva alcun blocco nazionale o locale del sistema telematico, ma consentiva esclusivamente, per difficoltà tecniche di carattere generale e limitatamente ai soggetti interni, l’utilizzo del cosiddetto “doppio binario”. Proprio per questo motivo, i magistrati ritengono fondate le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati, affermando che l’atto di appello avrebbe dovuto essere depositato telematicamente entro i termini previsti.
Respinta anche la richiesta di rimessione in termini
La Corte ha inoltre respinto la richiesta avanzata dalla Procura di essere rimessa in termini ai sensi dell’articolo 175-bis del codice di procedura penale. I giudici spiegano che tale istituto può essere applicato soltanto in presenza di un certificato attestante un blocco nazionale o locale dei sistemi informatici, circostanza che nel caso concreto non si è verificata. Allo stesso modo, viene esclusa la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe potuto giustificare il ritardo nel deposito dell’impugnazione.
L’appello non supera il vaglio preliminare
Alla luce di queste valutazioni, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello depositato dalla Procura distrettuale il 30 ottobre 2025, disponendo l’esecuzione della sentenza impugnata. Una decisione che assume particolare rilievo non per il merito delle contestazioni mosse dal Pubblico Ministero, ma per un profilo strettamente processuale: l’impugnazione è stata considerata irricevibile perché proposta fuori termine, con la conseguenza che la Corte non è nemmeno entrata nel merito delle censure formulate contro la sentenza di primo grado.
Si tratta di un passaggio destinato ad alimentare il dibattito tra gli operatori del diritto, poiché evidenzia come il rigoroso rispetto delle regole processuali rappresenti un presupposto imprescindibile anche per l’esercizio dell’azione della Procura, senza possibilità di deroghe in assenza delle condizioni previste dalla legge.



